1. Oltre che sui princìpi generali di cui all'articolo 4, l'agricoltura biologica si basa sui seguenti princìpi specifici:
a) mantenere e potenziare la fertilità del suolo, prevenire e combattere l'erosione del suolo e limitare al minimo l'inquinamento;
b) mirare a produrre derrate di alta qualità anziché a massimizzare la produzione;
c) ridurre al minimo l'impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;
d) utilizzare il riciclo dei rifiuti e dei sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l'allevamento, nonché per la produzione di energia;
e) adottare le scelte produttive che tengono conto dell'equilibrio ecologico locale o regionale;
f) assicurare il nutrimento delle piante prevalentemente attraverso l'ecosistema del suolo;
g) tutelare la salute degli animali e delle piante principalmente mediante interventi profilattici, tra cui la selezione di razze e varietà adatte;
h) effettuare la produzione del mangime prevalentemente nell'azienda stessa in cui sono allevati gli animali, o in collaborazione con altre aziende biologiche del territorio;
i) condurre l'allevamento degli animali in condizioni di massimo benessere;
l) esigere che la produzione animale provenga da animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche;
m) dare preferenza, nella scelta delle razze, ai ceppi a crescita lenta, tenuto conto della loro capacità di adattamento
n) imporre che il mangime somministrato agli animali sia composto essenzialmente di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;
o) fare ricorso a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie;
p) adottare sistemi di acquacoltura che riducono al minimo gli effetti negativi sull'ambiente acquatico;
q) assicurare che il mangime utilizzato in acquacoltura provenga da vivai sostenibili o sia composto per non meno del 90 per cento da ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica e da sostanze naturali di origine non agricola;
r) vietare l'uso di organismi polipoidi.